Art. 47 · (L-R) La retrocessione parziale
Capo X

Art. 47

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(L-R) La retrocessione parziale

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) La retrocessione parziale 1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti nonché il relativo corrispettivo. (L) 2. 3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-47