Capo IX
Art. 45
45 / 59(L) Disposizioni generali
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L)
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell', senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene;
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell', commi 1 e 2;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell', comma 1. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-45