Sez. IV
Art. 42
42 / 59(L) Indennità aggiuntive
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Indennità aggiuntive
1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
2. L'indennità aggiuntiva è pari a quella spettante al proprietario ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-42