Titolo I
Art. 4
4 / 59(L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L)
4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-4