Art. 39 · (L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.
Sez. III

Art. 39

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(L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili. 1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L) 2. 3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L) 4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L) 5. Dell'indennità liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata. (L)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-39