Capo V›Sez. I
Art. 29
35 / 59(L) Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale 1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-29