Art. 12 · (L-R)Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Capo IIISez. I

Art. 12

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(L-R)Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità 1. Se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all', comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando è approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; (L) c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325#art-12