Art. 85 · Disposizioni regolamentari
Capo IV

Art. 85

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Disposizioni regolamentari

In vigore dal 28 feb 2003
1. Con regolamento emanato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-85