Art. 72 · Estensione delle impugnazioni
Sez. VIII

Art. 72

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Estensione delle impugnazioni

In vigore dal 4 lug 2001
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purchè non fondate su motivi esclusivamente personali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-72