Sez. VII
Art. 65
89 / 109Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
In vigore dal 4 lug 2001
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all' e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-65