Art. 31 · Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
Sez. II

Art. 31

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Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

In vigore dal 4 lug 2001
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell', comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile. 2. Salvo quanto previsto dall', l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell', e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato. 4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
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