Sez. III
Art. 25 octies.2
65 / 109Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
In vigore dal 24 gen 2026
(Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea)..
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:
a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell', comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.
3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all', comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all', comma 1, lettera b).
4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-octies-2