Art. 25 novies · Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
Sez. III

Art. 25 novies

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Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

In vigore dal 16 ago 2011
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Note all'articolo

  • La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."
  • La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-novies