Sez. III
Art. 25 bis.1
52 / 109Delitti contro l'industria e il commercio.
In vigore dal 29 mag 2026
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-25-bis-1