Art. 10 · Sanzione amministrativa pecuniaria
Sez. II

Art. 10

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Sanzione amministrativa pecuniaria

In vigore dal 24 gen 2026
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille. 3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-10