Art. 95 · (L) Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
Sez. III

Art. 95

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(L) Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-95