Art. 87 · (L)Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
Capo IV

Art. 87

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(L)Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-87