Art. 84 · (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
Capo IV

Art. 84

95 / 138

(L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all', da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono: a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. 3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-84