Art. 70 · (L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
Sez. II

Art. 70

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(L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, ) 1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell' ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. 3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-70