Art. 67 · (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
Capo II

Art. 67

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(L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

In vigore dal 1 gen 2002
(L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, ) 1. Tutte le costruzioni di cui all', comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. 3. - 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5. - 6. - 7. - 8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-67