Art. 62 · (L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
Parte IICapo I

Art. 62

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(L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-62