Art. 61 · (L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
Parte IICapo I

Art. 61

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(L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, ) 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-61