Art. 51 · (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
Capo III

Art. 51

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(L) Finanziamenti pubblici e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Finanziamenti pubblici e sanatoria (legge 23 dicembre 1996, n. 662, , comma 50) 1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-51