Art. 130 · L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32
Capo VI

Art. 130

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L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, ) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-130