Art. 122 · (L)Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
Capo VI

Art. 122

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(L)Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, ) 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell', l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall', comma 1, del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-122