Art. 120 · L) Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16
Capo V

Art. 120

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L) Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, ) 1. Alla violazione di quanto previsto dall' consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all', una sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro. 2. Il regolamento di attuazione di cui all' determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all', comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-120