Art. 116 · (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
Capo V

Art. 116

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(L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, ) 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all', i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'. 2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-116