Art. 109 · L)Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3
Capo V

Art. 109

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L)Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, ) 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all', comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all', comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'. 2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-109