Sez. III
Art. 101
63 / 138(L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-101