Art. 5
5 / 14In vigore dal 29 lug 2001
1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.
2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.
3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
Art. 17-ter. - 1. Le disposizioni degli e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 17-quater. - 1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli e seguenti in quanto applicabili.
2. Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza formalità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-5