Art. 2
2 / 14In vigore dal 29 lug 2001
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'.
2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.
3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna.
Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.
4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-2