Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 29 lug 2001
1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Le disposizioni degli e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283#art-10