Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 26 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, e per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. La regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;238#art-1