Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 26 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. La regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;238#art-1