Art. 3 · Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150

Art. 3

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Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150

In vigore dal 26 lug 2001
1. Dopo l' della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli e del presente articolo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;275#art-3