Art. 4 bis · Imprenditoria agricola giovanile
Capo I

Art. 4 bis

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Imprenditoria agricola giovanile

In vigore dal 7 mag 2004
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-4-bis