Art. 23 · Prodotti di montagna
Capo IV

Art. 23

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Prodotti di montagna

In vigore dal 30 giu 2001
1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell' della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-23