Capo IV
Art. 20
22 / 38Istituti della concertazione
In vigore dal 30 giu 2001
1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all' della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-20