Art. 9 · Ambito di applicazione

Art. 9

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Ambito di applicazione

In vigore dal 30 giu 2001
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;226#art-9