Art. 8
8 / 10Consorzi di garanzia collettiva fidi
In vigore dal 30 giu 2001
1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, un più agevole ricorso al credito, l'ambito di operatività del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è esteso, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 41 del 1982.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;226#art-8