Art. 10
10 / 10Disposizioni finanziarie
In vigore dal 11 ago 2004
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all' milioni relativi all', si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall' è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall' è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell' e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;226#art-10