Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 lug 2001
1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente: "1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.". 2. L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue: a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; b) il punto 3.5 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione."; c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, è aggiunto il seguente: "3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.". 3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonché da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.". 4. L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue: a) il punto 1.2 del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di: a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo; c) materie radioattive allorchè il valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni: 1) l'attività totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1; 2) l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 1.2.c).1."; b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, è aggiunto il seguente: "1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonché quelle di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2."; c) nei punti 2.1.a).1.B e 2.1.a).2.B del paragrafo 2, le parole: "detenuta in ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare"; d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV."; e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV."; f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature."; g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica nè alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica."; h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,"; i) il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "4 delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis."; l) dopo il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 è aggiunto il seguente: "5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4."; m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3."; o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;257#art-4