Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 lug 2001
1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai capi III-bis, IV e VIII". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente: "Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22. 2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attività.". 3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,". 4. L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito dal seguente: "3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.". 5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole; "decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,"; b) le parole: "dal predetto decreto;" sono sostituite con "dalle stesse disposizioni;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;257#art-3