Art. 11 bis · Collaborazione con l'AESFEM

Art. 11 bis

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Collaborazione con l'AESFEM

In vigore dal 23 ago 2012
1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;210#art-11-bis