Art. 24 · abrogazione

Art. 24

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abrogazione

In vigore dal 16 giu 2001
1. Sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e le norme applicative di cui ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, 1o marzo 1995, 25 settembre 1996, e 10 aprile 1997; dette abrogazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e delle relative norme applicative di cui all', comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 2001 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie VERONESI, Ministro della sanità DINI, Ministro degli affari esteri FASSINO, Ministro della giustizia VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e Della programmazione economica BORDON, Ministro dell'ambiente SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: FASSINO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-24