Art. 23 · adempimenti successivi

Art. 23

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adempimenti successivi

In vigore dal 16 giu 2001
1. Si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati con provvedimento amministrativo del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-23