Art. 20 · sanzioni

Art. 20

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sanzioni

In vigore dal 16 giu 2001
1. Il titolare dell'impianto è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell', comma 2. 2. L'utilizzatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell', comma 6, dell', comma 1, lettera a), e comma 4, e dell', comma 1. 3. L'utilizzatore è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell', commi 1 e 2. 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche: a) al titolare dell'impianto in cui ha luogo l'impiego confinato di MOGM che sia privo dell'autorizzazione di cui all' commi 2 e 3; b) all'utilizzatore che, per gli impieghi confinati di classe 3 e 4, sia privo dell'autorizzazione di cui all', comma 2; c) al titolare dell'impianto che non osserva le prescrizioni stabilite dal Ministero della sanità per l'impianto destinato all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; d) all'utilizzatore che non osserva le prescrizioni stabilite dal Ministero della sanità per l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; e) all'utilizzatore che, per gli impieghi confinati di classe 2, non osserva le disposizioni di cui all', commi 2 e 3; f) al titolare dell'impianto ed all'utilizzatore che non osservano le prescrizioni dettate dal Ministero della sanità in caso di incidente, ai sensi dell', comma 5. 5. All'utilizzatore che non osserva le disposizioni di cui all', comma 1, lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-20