Art. 16 · obblighi in caso di incidente

Art. 16

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obblighi in caso di incidente

In vigore dal 16 giu 2001
1. Al verificarsi di un incidente l'utilizzatore è tenuto ad informare il Ministero della sanità e il titolare dell'impianto. Per gli impieghi confinati ricadenti nella disciplina dell', comma 1, ove dall'incidente derivi o possa derivare un rilascio di microorganismi geneticamente modificati o di agenti biologici all'esterno della zona utilizzata per l'impiego confinato, l'utilizzatore è tenuto ad informarne anche il Ministero dell'ambiente, i presidenti della regione e della provincia, il prefetto ed i sindaci competenti per territorio: 2. La comunicazione deve essere immediata, effettuata in forma scritta e contenere: a) le circostanze dell'incidente; b) l'identità e la quantità dei MOGM o degli agenti biologici interessati; c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente e quanto altro utile all'eventuale attivazione dei piani di emergenza esterni all'impianto; d) le misure adottate. 3. I presidenti delle regioni e delle province, il prefetto e i sindaci competenti per territorio, sulla base delle rispettive competenze, attivano, se necessario, i piani di emergenza di cui all', informandone in modo analitico i Ministeri della sanità, dell'ambiente e dell'interno e l'Agenzia nazionale per la protezione civile, anche ai fini di cui all', commi 6 e 7, sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo. 4. Il Ministero della sanità avverte immediatamente le Autorità competenti degli altri Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente. 5. Il Ministero della sanità, raccoglie le informazioni relative all'incidente e, all'esito della loro valutazione ed analisi da parte della commissione di cui all' e delle eventuali raccomandazioni di quest'ultima, prescrive le misure correttive ritenute idonee ad evitare il ripetersi di analoghi incidenti e a limitarne le conseguenze. 6. Il Ministero della sanità informa quanto prima la Commissione delle Comunità europee dell'incidente fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dello stesso, sull'identità e sulle quantità del microorganismo geneticamente modificato o dell'agente biologico rilasciato, sulle misure correttive messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in futuro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-16