Art. 13 · riservatezza dei dati

Art. 13

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riservatezza dei dati

In vigore dal 16 giu 2001
1. I dati e le informazioni relativi alle notifiche presentate ai sensi del presente decreto,possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati forniti. A tutela della riservatezza delle imprese e del diritti di proprietà intellettuale chiunque sia incaricato di esaminare gli atti di notifica, o comunque ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio, è tenuto a non divulgare le informazioni in essi contenute. 2. Qualora l'utilizzatore ritenga che la diffusione delle informazioni notificate ai sensi degli ,o altrimenti fornite in virtù del presente decreto possa pregiudicare la sua posizione di concorrenza, indica le informazioni per le quali chiede che vengano trattate come riservate fornendo motivazioni verificabili a fondamento della richiesta. 3. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni: a) le caratteristiche generali degli MOGM, il nome dell'utilizzatore e del titolare dell'impianto quando le due figure non coincidono e la località dell'impiego; b) la classe dell'impiego confinato e le misure di contenimento in concreto adottate; c) la valutazione degli effetti potenzialmente nocivi del MOGM, in particolare per la salute umana e per l'ambiente. 4. Il Ministero della sanità, ricevuta la richiesta di cui al comma 2, consultato il richiedente e sentita la commissione di cui all', decide in merito informandone il richiedente. 5. Se, per un qualunque motivo, l'utilizzatore rinuncia all'impiego oggetto della notifica o, comunque, lo interrompere, va comunque mantenuta la riservatezza delle informazioni ricevute. 6. Le informazioni ricevute dall'Autorità competente possono essere comunicate dalla stessa alla Commissione Europea, evidenziandone l'eventuale carattere di riservatezza anche allo scopo di tutelare i diritti di proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-13