Art. 12 · modifica delle notifiche

Art. 12

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modifica delle notifiche

In vigore dal 16 giu 2001
1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanità e aggiorna la notifica di cui agli nei seguenti casi: a) qualora disponga, o sia in grado di disporre, di nuove conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravità dei rischi che l'impiego confinato in atto comporta; b) qualora intenda modificare l'impiego confinato in modo che ne possano derivare conseguenze sulla natura e sulla gravità dei rischi; 2. Il titolare dell'impianto informa immediatamente il Ministero della sanità e aggiorna la notifica di cui all', qualora intenda apportare qualsiasi modifica all'impianto così come descritto all'Allegato V, parte A. 3. Il Ministero della Sanità, qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'impiego confinato, venga in possesso di nuove informazioni relative a conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravità dei rischi, sentita la Commissione di cui all', può prescrivere modifiche all'impianto o alle modalità dell'impiego confinato, ovvero la sospensione o la cessazione di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-12