Art. 4
4 / 13Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
In vigore dal 1 gen 2001
Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni
definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
1. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall', comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.".
2. Nell' del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168#art-4